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Isolamento acustico, vizi e responsabilità DL e Costruttore. Tribunale di Trento, n. 662 del 16 novembre 2022

Fonte: https://www.condominioweb.com/carenze-nellimpianto-di-isolamento-termico-ed-acustico-gravi-vizi-dellimmobile.20017#2

In un caso di recente deciso dal Tribunale di Trento, il proprietario di un appartamento, avendo scoperto la presenza di vizi piuttosto gravi con riferimento a carenze nell’isolamento termico ed acustico, (oltre ad altri vizi e difetti nell’immobile) agiva in giudizio per ottenere l’accertamento della responsabilità ex art. 1669 c.c. del costruttore/venditore dell’immobile e del direttore dei lavori con conseguente condanna degli stessi al risarcimento dei danni (in via subordinata la domanda veniva proposta nei confronti degli stessi convenuti, ex art. 2043 c.c.).
Con riferimento alle carenze nell’impianto acustico: anche tale vizio è stato ricondotto all’ipotesi di cui all’art. 1669 c.c. Secondo la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 7875/2021 citata nella pronuncia in esame) “il venditore di unità immobiliari che ne curi direttamente al costruzione risponde, invero, dei gravi difetti (art. 1669 c.c.) quali devono ritenersi quelli da cui derivi una cattiva utilizzazione di esse, come nel caso di inadeguato isolamento acustico nei confronti degli acquirenti”.

Nella specie, le carenze riguardavano la camera da letto dell’attore rispetto all’abitazione limitrofa e l’intero prospetto esterno finestrato verso sud-est.

Come evidenziato dal Ctu, gli interventi necessari per eliminare completamente il difetto consistevano nella sostituzione della parete in vetro con una più performante nonché nella apposizione di una parete di cartongesso nella camera da letto al fine di incrementare di 3 db l’isolamento acustico.

In entrambi i casi, sia con riferimento al vizio inerente l’impianto termico sia con riferimento al vizio inerente l’impianto acustico, è stato rispettato il termine di un anno dalla scoperta previsto per la denuncia e anche la prescrizione è stata interrotta dalle plurime richieste di risarcimento inviate dal legale dell’attore.

Il Giudice ha, infatti, escluso che l’attore fosse in condizione di accorgersi dell’esistenza di ponti termici prima di conoscere le cause degli stessi a mezzo di perizia tecnica, potendo trattarsi semplicemente di fenomeni di umidità essendo l’immobile posto in zona montana.

Allo stesso modo, l’attore non si sarebbe potuto accorgere del mancato rispetto delle prescrizioni in materia di isolamento acustico, senza l’ausilio di un tecnico mediante utilizzo di specifica strumentazione.

Conseguentemente, il costruttore/ venditore ed il direttore dei lavori sono stati condannati in solido al risarcimento dei danni in favore dell’attore.

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